Violazioni alle misure di contenimento del coronavirus: tutto ok o c’è spazio per il ricorso alle sanzioni Covid-19?
Sin dall’inizio della gestione di quella che è stata definita l’emergenza sanitaria del secolo, si è assistito al correlato fenomeno dell’introduzione di sanzioni, più o meno rigorose, per l’errato esercizio del diritto alla libera circolazione (da taluni interpretate, a torto, alla stregua di sanzioni per la violazione del divieto di libera circolazione); sin da subito i cittadini più avveduti si sono posti il seguente interrogativo: è tutto corretto o c’è spazio per il ricorso contro le sanzioni Covid-19?
Al fine di fare un po’ di chiarezza tra i pazienti lettori, spesso ignari conoscitori dei “divieti” infranti e, dunque, ingiusti destinatari delle sanzioni a loro eventualmente irrogate per essere semplicemente usciti di casa (pur essendo restati all’interno del territorio del proprio comune di residenza), appare necessaria una piccola delucidazione sul quadro giuridico all’interno del quale comprendere se, da quando, ed in quale misura le sanzioni subite siano legittime ovvero debbano essere annullate.
In primo luogo appare opportuno partire dal dato che ci fornisce la nostra Carta costituzionale, al cui art. 16 così sancisce: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche».
La Costituzione, in buona sostanza, afferma che solo in presenza della Legge votata dal Parlamento (o degli atti ad essa equiparati quali il decreto-legge, successivamente convertito con legge, oppure il decreto legislativo attuativo della legge-delega) ed al contempo in presenza di motivi di sanità o di sicurezza, si possa validamente procedere alla limitazione della libertà di circolazione del cittadino (prevedendo delle sanzioni in caso di inosservanza).
Fatta questa doverosa premessa, ad avviso dello scrivente, consegue che tutte le sanzioni irrogate fino alla data del 25.03.2020 a seguito dell’emergenza COVID-19 in Italia (o di quella che forse i posteri conosceranno come il lancio dell’operazione SARS-COV-2) risultano radicalmente illegittime, atteso che non avevano alcuna “copertura” costituzionale e legale, in quanto adottate esclusivamente sulla base di decreti del presidente del consiglio dei ministri (cd. d.p.c.m.), inidonei a comprimere il diritto alla libera circolazione.
Se da un canto è vero che in data 23/02/2020 era entrato in vigore il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (successivamente convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13), dall’altro canto è altrettanto vero che tale Decreto-Legge non prescriveva affatto, in via generale, le limitazioni alla libertà di circolazione, ma le rimetteva ad atti amministrativi ad esso sotto-ordinati: circostanza né contemplata, né tantomeno consentita dal citato art. 16 Cost.
Solo a partire dalla data del 26.03.2020, ossia con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 n. 19, che nel suo preambolo recita solennemente: “Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie”, risulterebbero correttamente imposte alcune limitazioni (e non tutte) alla libertà di circolazione; infatti tale decreto-legge (in attesa della sua conversione in legge entro i sessanta giorni dalla sua pubblicazione) integra il requisito formale previsto dal citato art. 16; questo decreto-legge, infatti, nel rinviare espressamente ai d.p.c.m. precedentemente pubblicati, li fa propri, procedendo di fatto alla legalizzazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai precedenti d.p.c.m, originariamente illegittimi in quanto contenenti divieti non previsti da nessuna disposizione di legge.
Se il lettore avrà avuto la pazienza di arrivare fin qui, avrà anche la soddisfazione di sapere qual è il punto di vista dell’autore in proposito alle sanzioni irrogate dopo la data del 25.03.2020.
A partire dal 26 marzo 2020, infatti, il quadro giuridico primario ha effettuato la sua sostanziale mutazione -un po’ come il virus-, prevedendo l’abrogazione del precedente decreto-legge convertito in legge (e già qui sorgerebbero alcune perplessità che per amor di sintesi si ritiene opportuno non approfondire), la legalizzazione in blocco dei precedenti d.p.c.m. con la sostituzione delle precedenti sanzioni di rilievo penale in sanzioni amministrative e, per quanto riguarda le limitazioni alla libertà di circolazione, ha introdotto la mera possibilità di prevedere, tra le altre:
a) la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
Ebbene, proprio alla luce dell’art. 1 co 2 lett. a del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 n. 19 su riportato, spicca l’affermazione in base alla quale è tuttora possibile allontanarsi dalla propria residenza domicilio o dimora per ogni spostamento individuale limitato nel tempo e nello spazio (leggasi passeggiata), in aggiunta “agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”.
In altre e più semplici parole, chi si allontana da casa in solitudine e per effettuare una semplice passeggiata non determinata da esigenze lavorative, di salute o da altre specifiche ragioni, non viola -ad oggi- alcuna disposizione di legge (o atto ad essa equiparabile), e non deve perciò essere sanzionato; tanto si può affermare senza timor di smentita semplicemente facendo ricorso al senso letterale dell’italiano (e della logica deduttiva) adoperato dal “legislatore emergenziale”, laddove utilizza la “o” disgiuntiva, anziché la “e” congiuntiva all’interno dell’inciso: «se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative [ecc]… »
Sperando di aver fatto un po’ chiarezza sull’intricato groviglio normativo che, lungi dal consentire l’agevole comprensione di ciò che è permesso e di ciò che non le è, di fatto, la ostacola, si auspica che le forze dell’ordine sappiano darne corretta e ponderata attuazione; in alternativa, al cittadino ingiustamente sanzionato (e non desideroso di pagare una sanzione indebita), non resterà altra via che fare ricorso alle sanzioni COVID-19.
In conclusione, più che restare a casa… sarebbe il caso di restare accorti (sia a casa, sia fuori)!
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