Il preavviso di fermo amministrativo sui veicoli a motore è una comunicazione con cui il Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione (per intenderci Equitalia) invita il debitore al pagamento di un debito, di natura tributaria, entro il termine di 20 giorni dalla notifica; decorso tale termine viene disposto il c.d. fermo amministrativo – con relativa iscrizione al P.R.A. – con cui il destinatario vede concretamente limitate le facoltà di godimento e di disposizione del proprio veicolo.
La questione che ci si pone è questa: può il destinatario impugnare la suddetta comunicazione quando la ritenga illegittima?
Alcuni ritengono che il preavviso di fermo non sia impugnabile perché considerano il fermo esistente solo al momento della sua iscrizione al P.R.A; in mancanza di tale iscrizione il preavviso di fermo non sarebbe esistente e non violerebbe alcun diritto del destinatario.
Per altri l’invio della comunicazione sarebbe comunque impugnabile.
In quest’ottica, l’unico rimedio consentito è il c.d. provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con cui è possibile proporre una domanda di sospensione del preavviso di fermo amministrativo.
Alla luce di quanto detto, tuttavia, il destinatario del provvedimento di preavviso di fermo è sottoposto al rischio del giudizio, costituito dall’orientamento del giudice investito della controversia, che potrebbe propendere per una o l’altra delle tesi considerate, con lo specifico rischio – nel caso di provvedimento di inammissibilità – di vedersi limitato nelle facoltà di disposizione e di godimento del proprio veicolo.
Come tutelarsi dal preavviso di fermo amministrativo?
In primo luogo è consigliabile pagare l’importo indicato nel preavviso in mancanza di motivazioni per impugnarlo; il pagamento costituisce infatti “un male minore” rispetto alla prospettiva di un’eventuale “inutilizzabilità” del proprio veicolo.
In secondo luogo è consigliabile che il destinatario di tale provvedimento intenti sia una causa diretta alla restituzione della somma di danaro indebitamente pagata, sia un’azione di risarcimento del danno non patrimoniale; questo perché il provvedimento di preavviso di fermo viene ad incidere non solo nella normale attività di ogni giorno, ma in moltissimi casi nel rapporto lavorativo, oltre che incidere negativamente sui rapporti sociali e familiari.
Il destinatario, pertanto, ha facoltà di esperire giudizialmente – se ritenga che il preavviso di fermo sia illegittimo, in quanto non adeguatamente motivato – un’azione di risarcimento del danno non patrimoniale costituito dal danno alla vita di relazione.
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