Le responsabilità della banca incorporante
(Banca Intesa responsabile per danni di Veneto Banca)
Si segnala la recente sentenza ottenuta mediante il patrocinio dell’Avv. Nicola Armenise (fondatore dello Studio Legale Arpa) emessa dalla IV sezione civile del Tribunale di Bari, la quale ha finalmente riconosciuto Banca Intesa responsabile per danni di Veneto Banca, causati al correntista, ex azionista di Bancapulia s.p.a. (società controllata da Veneto Banca).
Nello specifico il tribunale barese, dopo aver riscontrato la legittimazione passiva di Banca Intesa s.p.a. (per l’operato di Veneto Banca e delle sue partecipate) ha riconosciuto la fondatezza della domanda attorea sulla base del seguente arresto: “Deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l’obbligo informativo in capo all’intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all’investitore e la seconda è quella di “acquisire” da quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l’adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell’adeguatezza dell’operazione è certamente legata al profilo dell’investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all’intermediario che non può esaurirsi nell’indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290)”.
Infatti la sentenza in questione fa corretta applicazione dell’art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del T.U.F., che impone ai soggetti abilitati (quali ad es. le banche) di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento.
In definitiva ancora un’altra vittoria, contro uno dei colossi del sistema bancario, del cittadino ingiustamente espropriato dei suoi risparmi.
Qui in basso, il testo integrale della sentenza
_Buonasera avvocato, avendo ottenuto l’indennizzo dal Fondo di indennizzo dei risparmiatori, posso richiedere il risarcimento per la differenza? Grazie in anticipo per la risposta_
Sì certo, nulla osta alla richiesta in giudizio della differenza (peraltro è una vicenda simile a quella di cui alla sentenza in fondo pagina)